Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in
particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
(G.U.
14.04.2003 S. O. n. 61) - Testo in vigore al 15.05.2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista
la legge 1 marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato
interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
Vista
la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva
98/34/CE, con nota n. 2003DAR0029/I del 24 gennaio 2003 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche
comunitarie e delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e
della funzione pubblica;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art.
1 (Finalità)
1.
Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi
della società dell'informazione, fra i quali il
commercio elettronico.
2.
Non rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto:
- I rapporti fra
contribuente e amministrazione finanziaria connessi
con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in
materia di tributi nonché la regolamentazione degli aspetti tributari dei
servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio
elettronico;
- le questioni relative al diritto alla riservatezza,
con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle
telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e al decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171 e successive modifiche e integrazioni;
- le intese restrittive della concorrenza;
- le prestazioni di servizi della società
dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non
appartenenti allo spazio economico europeo;
- le attività, dei notai o di altre professioni,
nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio
dei pubblici poteri;
- la rappresentanza e la difesa processuali;
- i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una
posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le
scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla
normativa vigente, nonché quelli nei quali l'elemento aleatorio è prevalente.
3.
Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della
salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio
in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o
di vigilanza privata, nonché in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di
prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti,
di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e
dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art.
2 (Definizioni)
1.
Ai fini del presente decreto si intende per:
- "servizi della
società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea
-on line- nonché i servizi definiti dall'articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive
modificazioni;
- "prestatore":
la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società
dell'informazione;
- "prestatore
stabilito": il prestatore che esercita
effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione
per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle
tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé
uno stabilimento del prestatore;
- "destinatario
del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza
un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare
o rendere accessibili informazioni;
- "consumatore":
qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili
all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta.
- "comunicazioni
commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate,
in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l'immagine di
un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto che esercita un'attività
agricola, commerciale, industriale, artigianale o una libera professione.
Non sono di per sé comunicazioni commerciali:
- 1) le informazioni
che consentono un accesso diretto all'attività dell'impresa, del soggetto
o dell'organizzazione, come un nome di dominio, o un indirizzo di posta
elettronica;
- 2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale
impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo indipendente, in
particolare senza alcun corrispettivo;
- "professione
regolamentata": professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, ovvero
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
- "ambito
regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi
o ai servizi della società dell'informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni
che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:
- 1) l'accesso
all'attività di servizi della società dell'informazione, quali le
disposizioni riguardanti le qualifiche e i regimi
di autorizzazione o di notifica;
- 2) l'esercizio
dell'attività di un servizio della società dell'informazione, quali, ad
esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la
qualità o i contenuti del servizio, comprese le disposizioni applicabili
alla pubblicità e ai contratti, ovvero alla responsabilità del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti
riguardanti le attività in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
- le merci in quanto tali nonché le merci, i beni e
i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle
materie di cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e
l'esibizione di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli autorizzatori di qualunque specie;
- la consegna o il trasporto delle merci;
- i servizi non prestati per via elettronica.
3.
Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia
bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze
degli organi amministrativi e degli organi di polizia
aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche
di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorità indipendenti di
settore.
Art.
3 (Mercato interno)
1.
I servizi della società dell'informazione forniti da un prestatore stabilito
sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili
nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2.
Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), non possono limitare la libera
circolazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un
prestatore stabilito in un altro Stato membro.
3.
Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito
si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Art.
4 (Deroghe all'articolo 3)
1.
Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si
applicano nei seguenti casi:
- diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui
alla legge 21 febbraio 1989, n. 70 e al decreto legislativo 6 maggio 1999,
n.169, nonché diritti di proprietà industriale;
- emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i
quali gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica;
- l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva
85/611/CEE, in materia di pubblicità degli organismi di investimento
collettivo in valori mobiliari;
- all'attività assicurativa di cui all'articolo 30 e al
titolo IV della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni
sui danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda
direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della direttiva
92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla vita, e all'articolo
4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda direttiva sulle assicurazioni
sulla vita, come modificate dalla direttiva 2002/83/CE;
- facoltà delle parti di scegliere la legge applicabile al
loro contratto;
- obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi
dai consumatori;
- validità dei contratti che istituiscono o trasferiscono
diritti relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono
soddisfare requisiti formali;
- ammissibilità delle comunicazioni commerciali non sollecitate
per posta elettronica.
Art.
5 (Deroghe)
1.
La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può
essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi
amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per
motivi di:
- ordine pubblico, per l'opera di prevenzione,
investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la
tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale,
sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità
umana;
- tutela della salute pubblica;
- pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della
sicurezza e della difesa nazionale;
- tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
2.
I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se, nel caso
concreto, sono:
- necessari riguardo ad un determinato servizio
della società dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela
degli interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un
rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
- proporzionati a tali obiettivi.
3.
Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti nell'ambito di
un'indagine penale, l'autorità competente, per il tramite del Ministero delle
attività produttive ovvero l'autorità indipendente di settore, deve, prima di
adottare il provvedimento:
- chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di
prendere provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che
erano inadeguati;
- notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di
cui al comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei
provvedimenti adottati dalle autorità indipendenti, è data periodicamente
comunicazione al Ministero competente.
4. In caso di urgenza, i soggetti
di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I
provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel più breve tempo possibile alla
Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.
Art.
6 (Assenza di autorizzazione preventiva)
1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio
della società dell'informazione e il suo esercizio non sono
soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di
effetto equivalente.
2.
Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione
che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società
dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle
telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318 dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della
società dell'informazione.
Art.
7 (Informazioni generali obbligatorie)
1.
Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici
beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e
permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti
informazioni:
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente
il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle
attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
- gli elementi di individuazione nonché gli estremi
della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a
concessione, licenza od autorizzazione;
- per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- 1) l'ordine
professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto
e il numero di iscrizione;
- 2) il titolo
professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- 3) il riferimento
alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello
Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
- il numero della partita IVA o altro numero di
identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il
prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei
prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione
forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed
altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività consentite al
consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto
qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
2.
Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3.
La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria
esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7
marzo 2001, n. 62.
Art.
8 (Obblighi di informazione per la
comunicazione commerciale)
1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per
specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono
contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica
informativa, diretta ad evidenziare:
- che si tratta di comunicazione commerciale;
- la persona fisica o giuridica per conto della quale
è effettuata la comunicazione commerciale;
- che si tratta di un'offerta promozionale come
sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
- che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se
consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Art.
9 (Comunicazione commerciale non sollecitata)
1.
Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni
commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono,
in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento
in cui il destinatario le riceve e contenere
l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in
futuro di tali comunicazioni.
2.
La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali spetta al
prestatore.
Art.
10 (Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni
regolamentate)
1. L'impiego di comunicazioni commerciali che
costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte,
fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme
alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza,
alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla
lealtà verso clienti e colleghi.
Art.
11 (Esclusioni)
1.
Il presente decreto non si applica a:
- contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
- contratti che richiedono per legge l'intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio
di pubblici poteri;
- contratti di fideiussione o di garanzie prestate da
persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali,
imprenditoriali o professionali;
- contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di
successione.
Art.
12 (Informazioni dirette alla conclusione del contratto)
1.
Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso accordo tra
parti che non siano consumatori, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed
inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del
servizio, le seguenti informazioni :
- le varie fasi tecniche da seguire per la
conclusione del contratto;
- il modo in cui il contratto concluso sarà
archiviato e le relative modalità di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del
destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei
dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come
accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il
contratto oltre all'italiano;
- l'indicazione degli strumenti di composizione delle
controversie.
2.
Il comma 1, non è applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante
scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali
equivalenti.
3.
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario
devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Art.
13 (Inoltro dell'ordine)
1.
Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il
destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2.
Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve,
senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta
dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali
e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative
alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione
dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di
consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno
la possibilità di accedervi.
4.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano
ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta
elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Art.
14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)
1.
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione
consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite
da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di
comunicazione, il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse a
condizione che:
- non dia origine alla trasmissione;
- non selezioni il destinatario della trasmissione;
- non selezioni né modifichi le informazioni
trasmesse;
2.
Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso
di cui al comma 1, includono la memorizzazione automatica, intermedia e
transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo
alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il
tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa
avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
Art.
15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - Caching)
1.
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente
nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni
effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione
che:
- non modifichi le informazioni;
- si conformi alle condizioni di accesso alle
informazioni;
- si conformi alle norme di aggiornamento delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato
dalle imprese del settore;
- non interferisca con l'uso lecito di tecnologia
ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati
sull'impiego delle informazioni;
- agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha
memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente
a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo
dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o
un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa
aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il
prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse.
Art.
16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - Hosting)
1.
Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente
nella memorizzazione di informazioni fornite da un
destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto
prestatore:
- non sia effettivamente a conoscenza del fatto che
l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di
circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o
dell'informazione;
- non appena a conoscenza di tali fatti, su
comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se
il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del
prestatore.
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa
competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore,
nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle
violazioni commesse.
Art.
17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1.
Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore
non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni
che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente
fatti o circostanze che indichino la presenza di attività
illecite.
2.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:
- ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o
quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a
conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo
destinatario del servizio della società dell'informazione;
- a fornire senza indugio, a richiesta delle
autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano
l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di
memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività
illecite.
3.
Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso
in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di
vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o
pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura
l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.
Art.
18 (Codici di condotta)
1.
Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di
consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al
Ministero delle attività produttive e alla Commissione Europea con ogni utile
informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e
consuetudini relative al commercio elettronico.
2.
Il codice di condotta, se adottato, è reso accessibile per via telematica e
deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra
lingua comunitaria
3.
Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei
minori e salvaguardata la dignità umana.
Art.
19 (Composizione delle controversie)
1. In caso di controversie, prestatore e
destinatario del servizio della società dell'informazione possono adire,
anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica.
Tali organi, se operano in conformità ai principi previsti dall'ordinamento
comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su
loro richiesta, alla Commissione dell'Unione Europea per l'inserimento nella
Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.
2.
Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla
Commissione Europea nonché al Ministero delle attività
produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti
per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della società
dell'informazione, nonché ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od
usi relativi al commercio elettronico.
Art.
20 (Cooperazione)
1.
Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, senza maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce
assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di
contatto è accessibile anche per via telematica.
2.
Il Ministero delle attività produttive, provvederà affinché sul proprio sito
siano rese tempestivamente disponibili per le Amministrazioni pubbliche, i
destinatari e i fornitori di servizi:
- le informazioni generali sui diritti ed obblighi
contrattuali e sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di
controversie, nonché sui codici di condotta elaborati con le associazioni
di consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30
luglio 1998, n. 281;
- gli estremi delle autorità, organizzazioni o
associazioni presso le quali possono ottenere ulteriori informazioni o
assistenza;
- gli estremi e la sintesi delle decisioni
significative riguardo a controversie sui servizi della società
dell'informazione, comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale nonché informazioni su pratiche, consuetudini od usi
relativi al commercio elettronico.
Art.
21 (Sanzioni)
1.
Salvo che il fatto non costituisca reato le violazioni di cui agli articoli 7,
8, 9,10 e 12 del presente decreto sono punite con il pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro
2.
Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati
3.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di
accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria
dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento
delle violazioni di cui al comma 1 è presentato al Ministero delle attività
produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
Art.
22 (Entrata in vigore)
1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Marzano,
Ministro delle attività produttive
Stanca, Ministro per le innovazioni e le tecnologie
Frattini,
Ministro degli affari esteri
Castelli,
Ministro della giustizia
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Pisanu,
Ministro dell'interno
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Visto,
il Guardasigilli: Castelli