Le
autorizzazioni generali del Garante privacy
di
Elena Bassoli
Per mezzo delle
autorizzazioni generali il Garante permette il trattamento di dati sensibili o
giudiziari a determinate condizioni, per determinati fini, e per certe
categorie di titolari.
Si può pertanto affermare
che l’autorizzazione, in senso generico, costituisce una condizione di liceità
del trattamento. É un provvedimento del Garante, il quale, dopo aver valutato
la non pericolosità del trattamento, acconsente ad esso.
Questo meccanismo, a ben
vedere, costituisce una deroga alla libertà del trattamento per i comuni dati
personali. Per quelle particolari categorie di dati, quali quelli sensibili o
giudiziari, invece, è previsto l’ulteriore vaglio del Garante, per l’appunto, a
mezzo dell’Autorizzazione.
Le autorizzazioni generali
non sono una novità del nuovo d. Lgs. 196/2003. Infatti, già il Capo II della
Legge 675/96 disciplinando gli obblighi per il titolare del trattamento, ne
contemplava l’esistenza.
In particolare
l’autorizzazione era richiesta per il trattamento di dati sensibili, ovvero i
dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale”: questi dati possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione scritta del Garante.
Per determinate categorie di soggetti (giornalisti, investigatori privati…etc.)
l’autorizzazione non è richiesta, ma è lo stesso Garante che ogni anno emana
automaticamente le autorizzazioni nel numero di 7.
In particolare il 24 giugno
2003, il Garante ha emanato un provvedimento con i lquale ha disposto la
proroga delle sette autorizzazioni del 2002.
Esse restano in vigore fino
a giugno 2004.
Prendiamole in
considerazione una ad una.
Autorizzazione n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti
di lavoro.
Il Garante rilascia questa
autorizzazione alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che
utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che
comunque conferiscono un incarico professionale o ad organismi paritetici o che
gestiscono osservatori in materia di lavoro. L’autorizzazione riguarda anche
l’attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del
lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti sopra indicati o di strutture convenzionate.
I dati sensibili, oggetto di
trattamento, possono riguardare i lavoratori dipendenti, anche se prestatori di
lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e
lavoro, consulenti e i liberi professionisti, agenti, rappresentanti e
mandatari; lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione ad esempio con
Enti Pubblici.
Il trattamento dei dati
sensibili, per rientrare nell’autorizzazione, deve essere necessario:
- per adempiere o per esigere l’adempimento di
specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria,da leggi,da regolamenti o da contratti collettivi anche
aziendali,in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di
previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della
salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica;
- per il perseguimento delle finalità di
salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un
terzo; per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria, nonché in sede amministrativa ,dalla normativa comunitaria, dai
regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o
difendere sia di rango pari a quello dell’interessato; per l’esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto
stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia; per adempiere ad obblighi
derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi
connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a
terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale.
La comunicazione di dati
all’interessato deve avvenire di regola direttamente a quest’ultimo o a un suo
delegato in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da
parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze
di cortesia.
Restano inoltre fermi gli
obblighi di informare l’interessato e di acquisirne il consenso scritto[1].
I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei
limiti strettamente pertinenti a alle finalità di trattamento, ai soggetti
pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di
previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, ad agenzie ad
associazioni di datori di lavoro, a liberi professionisti, a società esterne
titolari di un autonomo trattamento di dati dell’interessato.
I dati idonei a rivelare lo
stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario per finalità di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati . Comunque i dati idonei a
rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi. Inoltre l’autorizzazione
si conclude dicendo che il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni
del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da
circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate
nella presente autorizzazione.
Autorizzazione n. 2/2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita
sessuale
L’autorizzazione numero
2/2002 autorizza gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati
idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano
indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della
collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilità, e gli organismi e le case di cura private, nonché
ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;inoltre autorizza gli organismi
sanitari pubblici, istituiti anche presso università, a trattare i dati idonei
a rivelare lo stato di salute.
Il Garante rilascia questa
autorizzazione ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in
elenchi; al personale sanitario infermieristico; alle istituzioni e agli
organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il
Servizio Sanitario Nazionale.
In tali casi,
l’autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere
o di esigere l’adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici
compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in
particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle
malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i
trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di
inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di
assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità
alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo.
Il trattamento può
riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di
altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla
gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini
suindicati.
Inoltre l’autorizzazione può
anche essere rilasciate alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle
associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica,
anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di
terzi o della collettività in campo medico, allorché si debba intraprendere uno
studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su
interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo; alle
comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, alle
persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri
organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e
alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla
partecipazione ad attività sportive o agonistiche. In mancanza del consenso, se
il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o
della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa
apposita autorizzazione del Garante. Le informative all'interessato previste
dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto
dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
genetici che lo riguardano. Ai sensi dell’articolo 23,comma 4,della legge n.
675/1996,i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi
solo se necessario per finalità di prevenzione,accertamento o repressione dei
reati,con l’osservanza delle norme che regolano
Autorizzazione n. 3/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni
Le associazioni anche non
riconosciute, partiti e i movimenti politici le associazioni e le
organizzazioni sindacali, e organizzazioni assistenziali o di volontariato, ai
comitati e ad ogni altro ente alle cooperative sociali sono autorizzati al
trattamento dei dati sensibili riguardanti i loro soci e dei familiari di
questi;riguardanti i soggetti che richiedono di aderire all’associazione o ad
un diverso organismo; riguardanti soggetti che ricoprono cariche sociali od
onorifiche. L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di
finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di
tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di
scelta dell’insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di
patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle cose d'interesse artistico e
storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza
sociale o socio-sanitaria[2].
Il trattamento dei dati
sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di
elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione
amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso
organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di
riviste, bollettini e simili. I soggetti di cui sopra possono comunicare alle
persone giuridiche e sensibili strettamente indispensabili per le attività di
effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle
generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto
che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del
successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La
dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza
in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del
trattamento e delle finalità da essi perseguite.
Autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei
liberi professionisti
L’autorizzazione è
rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad
iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in
forma individuale o associata . Sono equiparati ai liberi professionisti i
soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali[3].
L’autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che
collaborano con il libero professionista[4],
ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali
soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del
trattamento effettuato dal libero professionista. Il presente provvedimento non
si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato da soggetti privati che
svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai
praticanti giornalisti[5].
Il trattamento può
riguardare i dati sensibili relativi ai clienti del libero professionista.
I dati sensibili relativi ai
terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per
l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per
scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati devono essere strettamente
pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano
essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa. Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli
fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero
professionista può eseguire e cioè per curare gli adempimenti in materia di
lavoro, di previdenza ed assistenza sociale per far valere o difendere un
diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria e per l’esercizio del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito
dalle leggi.
Autorizzazione n. 5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di
diverse categorie di titolari
Questa quinta autorizzazione
riguarda il trattamento dei dati sensibili da parte di coloro che esercitano
attività bancarie,assicurative e di investimento, attività turistiche e di
trasporto. L’autorizzazione consente il trattamento dei dati dei terzi quando
altrimenti non sarebbe possibile fornire all’interessato i beni o i servizi
promessi. Tuttavia i titolari devono conservare un elenco dei destinatari delle
eventuali comunicazioni di dati a terzi. L’autorizzazione in esame è composta
da VI Capi, e, come per l’autorizzazione n. 7/2002, di cui ci occuperemo più
avanti , nell’ultimo Capo sono previste le prescrizioni comuni a tutti i Capi.
Il primo di questi tratta
delle attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del
settore turistico, del trasporto.
A queste attività è
rilasciata l’autorizzazione anche senza richiesta al fine di fornire specifici
beni, prestazioni o servizi richiesti dall’interessato. L'autorizzazione è
rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi
previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge,
dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi
di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti. Il
trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e
scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari
per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di
imprese, società, cooperative o consorzi. Il trattamento può riguardare i dati
sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o
i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto
dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed
informato.
Nei medesimi limiti, è
possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile
procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei
servizi. I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione
ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una
richiesta dell'interessato, devono conservare un elenco dei destinatari delle
comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di
dati comunicati.
Il Capo II (Sondaggi e ricerche) stabilisce che
venga rilasciata l’autorizzazione da parte del garante imprese, società,
istituti ed altri organismi, ai soli fini del compimento di sondaggi di
opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.
Il sondaggio o la ricerca
devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti
all'interessato. Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che
abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a
questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di
ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie. Il consenso deve essere
manifestato in ogni caso per iscritto. I dati personali di natura sensibile
possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al
sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.
Il trattamento successivo
alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche
indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione. I
dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi
subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla
registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza
ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero
elevato. Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il
titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di
utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la
veridicità o l'esattezza dei campioni. I dati sensibili non possono essere né
comunicati né diffusi. I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere
comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano
essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o
identificabili.
Il Capo III. (Attività di elaborazione di dati)
stabilisce a quali soggetti è rilasciata l'autorizzazione, e questi sono:
Imprese, società, istituti
ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta
nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed
altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini
contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
Il trattamento è regolato
dalle autorizzazioni:
a) n. 1/2002 , rilasciata il
31 gennaio 2002, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in
particolare, delle parti di un rapporto di lavoro;
b) n. 4/2002 , rilasciata il
31 gennaio 2002, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei
liberi professionisti e di altri soggetti equiparati.
Capo IV. (Attività di selezione del personale): la
presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle
società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari
autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di
terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale. Il trattamento
può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale
ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di
collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e
legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto. Il
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei
conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati
e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in
favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o
del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi
bellici o da ragioni di servizio. Il trattamento deve riguardare le sole
informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a
questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati
forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica
possono essere comunicati ,nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento
delle finalità suddette, a soggetti pubblici o privati che siano specificamente
menzionati nella u dichiarazione di consenso dell'interessato.
Infine il Capo V (Mediazione a fini matrimoniali)
stabilisce che l’ autorizzazione è rilasciata alle imprese, alle società, agli
istituti che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di
mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.
Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone
direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza. I dati devono essere
forniti personalmente dai medesimi interessati. L'informativa preliminare al
consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati
trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.
Autorizzazione n. 6/2002 al trattamento di dati sensibili da parte
degli Investigatori privati
Questa autorizzazione è
rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli
istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano
un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia[6].
L’investigatore privato ha
la possibilità di trattare i dati sensibili “unicamente” per permettere a chi
conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria
un proprio diritto o su incarico di un difensore in riferimento ad un
procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo
assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova
(art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).
Gli investigatori privati
non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o
altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite
esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche
da un difensore. L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il
diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento
penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di
fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui
questa deve essere conclusa. L’interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati deve essere informata, ponendo in particolare evidenza
l’identità e la qualità professionale dell’investigatore, nonché la natura facoltativa
del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è
necessario informare l’interessato e acquisire il suo consenso scritto, solo se
i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario
per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni
difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non
incompatibili con quelle precedentemente perseguite. Il difensore o il soggetto
che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente
dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere loro una
valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo
all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.
L’investigatore
privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di
altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento
dell’incarico. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati
quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto
dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l’investigatore privato deve
vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme
di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai
soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Il
trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito
codice di deontologia e di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli
articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h),
della legge n. 675/1996. Una volta conclusa la specifica attività
investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione
per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l’incarico. I dati possono essere[7]comunicati
unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.
Autorizzazione n. 7/2002 al trattamento dei dati a carattere
giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici
L’autorizzazione presa in
considerazione è formata da VI Capi (Rapporti di lavoro; Organismi di tipo
associativo; liberi professionisti; Imprese bancarie ed assicurative;
Documentazione giuridica; Prescrizione comune a tutti i trattamenti).
Esaminando quest’ultimo Capo
si rileva che possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità
per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso
per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa. Fuori dei casi previsti, nei quali la notizia è acquisita da fonti
accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel
rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice di procedura penale
in tema di richiesta di certificati.
Inoltre per quanto concerne
la conservazione, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo
previsto da leggi e, comunque, per un periodo non superiore a quello
strettamente necessario per le finalità perseguite. I dati possono essere
comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati,
nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in
ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.
Per quanto riguarda il Capo
I (Rapporti di lavoro),
l’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone
fisiche e giuridiche, enti, associazioni che sono parte di un rapporto di
lavoro e che conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi
professionisti, agenti, rappresentanti. Il trattamento deve essere strettamente
necessario per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o
per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria,
da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della
gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.
Il trattamento può
riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la
qualità di lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in
rapporto di tirocinio, formazione lavoro, anche ad amministratori o membri di
organi esecutivi o di controllo consulenti e liberi professionisti.
Il Capo II (Organismi di tipo associativo) stabilisce
che l’autorizzazione è rilasciata ad associazioni anche non riconosciute, ivi
compresi partiti e movimenti politici associazioni ed organizzazioni sindacali
, a consorzi o ad organismi senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità
giuridica, ad enti ed associazioni anche non riconosciute, che curano il
recupero, l’istruzione, la formazione professionale, la tutela di diritti in
favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e
conviventi. Tutti questi organismi hanno l’ autorizzazione al trattamento dei
dati relativi a soci, ad associati, ma nei casi in cui sia prevista
l’utilizzazione dei dati dall’atto costitutivo.
Il Capo III (Liberi professionisti) stabilisce che
l’autorizzazione è rilasciata a liberi professionisti, anche associati, tenuti
ad iscriversi in albi o elenchi per l’esercizio di un’attività professionale in
forma individuale o associata, soggetti iscritti nei corrispondenti albi o
elenchi speciali, inoltre a sostituti e ausiliari che collaborano con il libero
professionista ai sensi dell’art. 2232 del codice civile, praticanti e
tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o
siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Il
trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti. I dati relativi ai terzi
possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per
eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi
determinati e legittimi.
Il Capo IV (Imprese bancarie) stabilisce che le
imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all’esercizio
dell’attività bancaria e creditizia, assicurativa o di fondi pensione abbiano
l’autorizzazione da parte del Garante anche senza richiesta, e che trattino i
dati personali al fine permettere a chi conferisce uno specifico incarico di
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
L’ autorizzazione viene
inoltre rilasciata a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da
parte di un terzo in sede giudiziaria, e questo aspetto è disciplinato di
sovente quasi tutte le autorizzazioni.
Nel Capo V (Documentazione giuridica), infine,
l’autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione,
di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo
giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di
dati relativi a pronunce giurisprudenziali.
[1] Sul punto vedi G. COMANDÈ, La tutela
dei dati personali - Commentario alla legge 675/1996, Cedam, 1999, pag.
[2] Come ha osservato il presidente Mirabelli in tema di informazione dei dati sanitari ( in Informatica e Documentazione, 1993, n. 4 , pag. 9 e ss.) la raccolta dei dati in questione può avere luogo in circostanze molto diverse. Ed, in effetti, ha rivelato ancora l’Autore, può aver luogo in occasione del primo contatto del soggetto con la struttura sanitaria ed essere diretto a finalità amministrative, può attuarsi in occasione di interventi curativi di minore o maggiore identità, può avere valore di una mera catalogazione . In ogni caso, il consenso, per essere valido deve essere informato ovvero il paziente deve essere chiaramente informato del tipo di cura o di intervento e, naturalmente , deve essere in grado di comprendere e valutare la situazione
[3] 21Questi elenchi sono istituiti ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.
[4] Art. 2232 del codice civile.
[5] Articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
[6] Art. 134 decreto regio 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni.