Le autorizzazioni generali del Garante privacy

di Elena Bassoli

 

 

Per mezzo delle autorizzazioni generali il Garante permette il trattamento di dati sensibili o giudiziari a determinate condizioni, per determinati fini, e per certe categorie di titolari.

Si può pertanto affermare che l’autorizzazione, in senso generico, costituisce una condizione di liceità del trattamento. É un provvedimento del Garante, il quale, dopo aver valutato la non pericolosità del trattamento, acconsente ad esso.

Questo meccanismo, a ben vedere, costituisce una deroga alla libertà del trattamento per i comuni dati personali. Per quelle particolari categorie di dati, quali quelli sensibili o giudiziari, invece, è previsto l’ulteriore vaglio del Garante, per l’appunto, a mezzo dell’Autorizzazione.

Le autorizzazioni generali non sono una novità del nuovo d. Lgs. 196/2003. Infatti, già il Capo II della Legge 675/96 disciplinando gli obblighi per il titolare del trattamento, ne contemplava l’esistenza.

In particolare l’autorizzazione era richiesta per il trattamento di dati sensibili, ovvero i dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”: questi dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione scritta del Garante. Per determinate categorie di soggetti (giornalisti, investigatori privati…etc.) l’autorizzazione non è richiesta, ma è lo stesso Garante che ogni anno emana automaticamente le autorizzazioni nel numero di 7.

In particolare il 24 giugno 2003, il Garante ha emanato un provvedimento con i lquale ha disposto la proroga delle sette autorizzazioni del 2002.

Esse restano in vigore fino a giugno 2004.

Prendiamole in considerazione una ad una.

 

 

Autorizzazione n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro.

 

Il Garante rilascia questa autorizzazione alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale o ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro. L’autorizzazione riguarda anche l’attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti sopra indicati o di strutture convenzionate.

I dati sensibili, oggetto di trattamento, possono riguardare i lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro, consulenti e i liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari; lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione ad esempio con Enti Pubblici.

Il trattamento dei dati sensibili, per rientrare nell’autorizzazione, deve essere necessario:

 - per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria,da leggi,da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali,in particolare ai fini del rispetto della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, di tutela della salute, dell’ordine e della sicurezza pubblica;

 - per il perseguimento delle finalità di salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo; per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa ,dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché, qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell’interessato; per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia; per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale.

La comunicazione di dati all’interessato deve avvenire di regola direttamente a quest’ultimo o a un suo delegato in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l’interessato e di acquisirne il consenso scritto[1]. I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti a alle finalità di trattamento, ai soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, ad agenzie ad associazioni di datori di lavoro, a liberi professionisti, a società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati dell’interessato.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi, solo se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati . Comunque i dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi. Inoltre l’autorizzazione si conclude dicendo che il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

 

 

 

Autorizzazione n. 2/2002 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

sessuale

 

L’autorizzazione numero 2/2002 autorizza gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità, e gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;inoltre autorizza gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Il Garante rilascia questa autorizzazione ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi; al personale sanitario infermieristico; alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

In tali casi, l’autorizzazione è rilasciata al fine di consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l’adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffusive, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo.

Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini suindicati.

Inoltre l’autorizzazione può anche essere rilasciate alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo; alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche. In mancanza del consenso, se il trattamento è volto a tutelare l'incolumità fisica e la salute di un terzo o della collettività, il trattamento può essere iniziato o proseguito solo previa apposita autorizzazione del Garante. Le informative all'interessato previste dall'art. 10 della legge n. 675/1996 devono porre in particolare evidenza il diritto dell'interessato di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati genetici che lo riguardano. Ai sensi dell’articolo 23,comma 4,della legge n. 675/1996,i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere diffusi solo se necessario per finalità di prevenzione,accertamento o repressione dei reati,con l’osservanza delle norme che regolano la materia. I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e ai compiti descritti ,alle aziende che svolgono attività strettamente correlate all’esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all’interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell’interessato20.

 

 

Autorizzazione n. 3/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni

 

Le associazioni anche non riconosciute, partiti e i movimenti politici le associazioni e le organizzazioni sindacali, e organizzazioni assistenziali o di volontariato, ai comitati e ad ogni altro ente alle cooperative sociali sono autorizzati al trattamento dei dati sensibili riguardanti i loro soci e dei familiari di questi;riguardanti i soggetti che richiedono di aderire all’associazione o ad un diverso organismo; riguardanti soggetti che ricoprono cariche sociali od onorifiche. L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell’insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell’ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria[2].

Il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili. I soggetti di cui sopra possono comunicare alle persone giuridiche e sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite.

 

 

 

Autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

 

L’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai liberi professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata . Sono equiparati ai liberi professionisti i soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali[3]. L’autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista[4], ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Il presente provvedimento non si applica al trattamento dei dati sensibili effettuato da soggetti privati che svolgono attività investigative, dai giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti[5].

Il trattamento può riguardare i dati sensibili relativi ai clienti del libero professionista.

I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi. In ogni caso, i dati devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto ad incarichi conferiti che non possano essere svolti mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato ai soli fini dell'espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire e cioè per curare gli adempimenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria e per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi.

 

 

Autorizzazione n. 5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari

 

Questa quinta autorizzazione riguarda il trattamento dei dati sensibili da parte di coloro che esercitano attività bancarie,assicurative e di investimento, attività turistiche e di trasporto. L’autorizzazione consente il trattamento dei dati dei terzi quando altrimenti non sarebbe possibile fornire all’interessato i beni o i servizi promessi. Tuttavia i titolari devono conservare un elenco dei destinatari delle eventuali comunicazioni di dati a terzi. L’autorizzazione in esame è composta da VI Capi, e, come per l’autorizzazione n. 7/2002, di cui ci occuperemo più avanti , nell’ultimo Capo sono previste le prescrizioni comuni a tutti i Capi.

Il primo di questi tratta delle attività bancarie, creditizie, assicurative, di gestione di fondi, del settore turistico, del trasporto.

A queste attività è rilasciata l’autorizzazione anche senza richiesta al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti dall’interessato. L'autorizzazione è rilasciata anche per adempiere o per esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da autorità od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai regolamenti. Il trattamento avente tali finalità può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa di imprese, società, cooperative o consorzi. Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che abbia manifestato il proprio consenso scritto ed informato.

Nei medesimi limiti, è possibile trattare dati relativi a terzi, allorché non sia altrimenti possibile procedere alla fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi. I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una richiesta dell'interessato, devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.

Il Capo II (Sondaggi e ricerche) stabilisce che venga rilasciata l’autorizzazione da parte del garante imprese, società, istituti ed altri organismi, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie.

Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato. Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di altre ricerche campionarie. Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per iscritto. I dati personali di natura sensibile possono essere trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca di raggiungere i suoi scopi.

Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una qualsiasi altra informazione. I dati personali, individuali o aggregati, devono essere distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato. Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o l'esattezza dei campioni. I dati sensibili non possono essere né comunicati né diffusi. I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano essere associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.

Il Capo III. (Attività di elaborazione di dati) stabilisce a quali soggetti è rilasciata l'autorizzazione, e questi sono:

Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri soggetti, e che presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:

a) n. 1/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002, concernente il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di lavoro;

b) n. 4/2002 , rilasciata il 31 gennaio 2002, riguardante il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti equiparati.

Capo IV. (Attività di selezione del personale): la presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale. Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da ragioni di servizio. Il trattamento deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricula. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica possono essere comunicati ,nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità suddette, a soggetti pubblici o privati che siano specificamente menzionati nella u dichiarazione di consenso dell'interessato.

Infine il Capo V (Mediazione a fini matrimoniali) stabilisce che l’ autorizzazione è rilasciata alle imprese, alle società, agli istituti che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza. Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza. I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi interessati. L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione a terzi.

 

 

 

Autorizzazione n. 6/2002 al trattamento di dati sensibili da parte degli Investigatori privati

 

Questa autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia[6].

L’investigatore privato ha la possibilità di trattare i dati sensibili “unicamente” per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto o su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore. L’atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata, ponendo in particolare evidenza l’identità e la qualità professionale dell’investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati. Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l’interessato e acquisire il suo consenso scritto, solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite. Il difensore o il soggetto che ha conferito l’incarico devono essere informati periodicamente dell’andamento dell’investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all’esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L’investigatore privato deve eseguire personalmente l’incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all’atto del conferimento dell’incarico. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 8 e 19 della legge n. 675/1996, l’investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni di un apposito codice di deontologia e di buona condotta, in via di definizione ai sensi degli articoli 22, comma 4 e 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico. I dati possono essere[7]comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l’incarico.

 

 

 

Autorizzazione n. 7/2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici

 

L’autorizzazione presa in considerazione è formata da VI Capi (Rapporti di lavoro; Organismi di tipo associativo; liberi professionisti; Imprese bancarie ed assicurative; Documentazione giuridica; Prescrizione comune a tutti i trattamenti).

Esaminando quest’ultimo Capo si rileva che possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Fuori dei casi previsti, nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 689 del codice di procedura penale in tema di richiesta di certificati.

Inoltre per quanto concerne la conservazione, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite. I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

Per quanto riguarda il Capo I (Rapporti di lavoro), l’autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta di parte, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni che sono parte di un rapporto di lavoro e che conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti. Il trattamento deve essere strettamente necessario per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo o in rapporto di tirocinio, formazione lavoro, anche ad amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo consulenti e liberi professionisti.

Il Capo II (Organismi di tipo associativo) stabilisce che l’autorizzazione è rilasciata ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici associazioni ed organizzazioni sindacali , a consorzi o ad organismi senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ad enti ed associazioni anche non riconosciute, che curano il recupero, l’istruzione, la formazione professionale, la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi. Tutti questi organismi hanno l’ autorizzazione al trattamento dei dati relativi a soci, ad associati, ma nei casi in cui sia prevista l’utilizzazione dei dati dall’atto costitutivo.

Il Capo III (Liberi professionisti) stabilisce che l’autorizzazione è rilasciata a liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l’esercizio di un’attività professionale in forma individuale o associata, soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, inoltre a sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell’art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti. I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

Il Capo IV (Imprese bancarie) stabilisce che le imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e creditizia, assicurativa o di fondi pensione abbiano l’autorizzazione da parte del Garante anche senza richiesta, e che trattino i dati personali al fine permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

L’ autorizzazione viene inoltre rilasciata a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, e questo aspetto è disciplinato di sovente quasi tutte le autorizzazioni.

Nel Capo V (Documentazione giuridica), infine, l’autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali.

 

 



[1]  Sul punto vedi G. COMANDÈ, La tutela dei dati personali - Commentario alla legge 675/1996, Cedam, 1999, pag. 115. In senso diverso R. R. IMPERIALI per i quali “potrà ammettersi consenso  orale da documentare per iscritto a cura dello stesso ricevente. In questi casi, dovrà essere il titolare ad avere cura di farsi rilasciare un’idonea certificazione ad opera del responsabile o piuttosto dall’incaricato che ha materialmente raccolto la dichiarazione del consenso R. R. IMPERIALI , Guida alla tutela della privacy, Il Sole 24 ore  1997, pag. 9.

[2] Come ha osservato il presidente Mirabelli in tema di informazione dei dati sanitari ( in Informatica e Documentazione, 1993, n. 4 , pag. 9 e ss.) la raccolta dei dati in questione può avere luogo in circostanze molto diverse. Ed, in effetti, ha rivelato ancora l’Autore, può aver luogo in occasione del primo contatto del soggetto con la struttura sanitaria ed essere  diretto a finalità amministrative, può attuarsi in occasione di interventi curativi di minore o maggiore identità, può avere valore di una mera catalogazione . In ogni caso, il consenso, per  essere valido deve essere informato ovvero il paziente deve essere chiaramente informato del tipo di cura o di intervento e, naturalmente , deve essere in grado di comprendere e valutare la situazione

[3] 21Questi elenchi sono istituiti ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato.

[4] Art. 2232 del codice civile.

[5] Articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

[6] Art. 134 decreto regio 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni ed integrazioni.