La notificazione del trattamento nella normativa Privacy

 

di Elena Bassoli

 

 

1.                      Introduzione

 

Con l’art. 37 si apre il titolo VI del Codice in materia di protezione dei dati personali, dedicato agli adempimenti.

Gli articoli 37 e 38 completano l’intervento di semplificazione e razionalizzazione del sistema delle notificazioni già avviato dal decreto legislativo n. 467/2001, rivelatosi, sulla base dell’esperienza, per alcuni aspetti non indispensabile rispetto alle reali finalità di trasparenza perseguite dalla direttiva comunitaria.

Con le modifiche apportate, si snelliscono gli adempimenti in favore sia di soggetti privati, sia della pubblica amministrazione. Si prevede, infatti, l’individuazione di un elenco “in positivo” di un numero più ristretto di categorie di trattamenti soggetti a notificazione, modificando il precedente impianto della normativa che, com’è noto, prevedeva un obbligo più ampio di effettuare la notificazione e individuava, poi, alcuni casi di esonero dall’obbligo o forme semplificate di notificazione.

Il codice, completando, come si è detto, l’intervento normativo avviato dal d.lg. n. 467/2001, che aveva individuato le linee generali del nuovo sistema e demandato ad un regolamento governativo la determinazione dei casi e della modalità della notificazione, individua in positivo le tipologie dei trattamenti oggetto di notificazione al Garante in quanto suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato.

A partire dal 1° gennaio 2004 sono tenuti a notificare solo alcuni soggetti, ossia solo i titolari che effettuano una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l’obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata).

Il Garante potrà individuare, con proprio provvedimento, nell’ambito dei trattamenti che devono essere notificati, alcuni trattamenti che presentano minori rischi per i diritti degli interessati e che possono pertanto essere esonerati dalla notificazione; potrà, al contrario, anche indicare altri trattamenti al momento non indicati espressamente dalla legge, che dovranno essere notificati.

La disciplina in materia di notificazione del trattamento dei dati personali è contenuta negli artt. 37, 38, 154, comma 1, lett. l), 163, 168, 181, comma 1, lett. c), 16, 162, comma 1, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si sottolinea che in ogni caso il titolare che non è tenuto alla notificazione deve comunque fornire le notizie contenute nel modello di notificazione a chi ne fa richiesta (nell’esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti riconosciuti all’interessato), a meno che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

 

 

2.                      La notificazione

 

La notificazione è una dichiarazione con la quale un soggetto pubblico o privato rende nota al Garante per la protezione dei dati personali l’esistenza di un’attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali, svolta quale autonomo titolare del trattamento.

Viene trasmessa dal titolare del trattamento al Garante, tramite il sito www.garanteprivacy.it e utilizzando la procedura indicata nelle istruzioni.

 

 

3.                      I tempi

 

Per le attività di trattamento dei dati che non esistevano prima del 1° gennaio 2004, la notificazione va effettuata prima che inizi il trattamento medesimo. Per le attività che erano già in essere prima del 1° gennaio 2004, la notificazione si può effettuare entro il 30 aprile 2004.

La notificazione va effettuata una sola volta, indipendentemente dalla durata, dal tipo e dal numero delle operazioni di trattamento, sia che si effettui un solo trattamento, sia che si curino più attività di trattamento con finalità correlate tra loro.

Di norma essa va effettuata una-tantum, all’inizio del trattamento e non necessita pertanto di ripetizione[1].

Una nuova notificazione è richiesta solo:

a) prima che cessi definitivamente l’attività di trattamento;

b) oppure prima che si apportino al trattamento alcune modifiche agli elementi da indicare nella notificazione.

Nel caso in cui si trasferiscano dati all’estero, la circostanza va indicata nella stessa, unica notificazione che riguarda questi dati.

 

 

4.                      Adempimenti tecnici

 

Ogni notificazione inviata al Garante (prima notificazione, modifica o cessazione del trattamento) deve essere accompagnata dal pagamento dei diritti di segreteria, il cui importo è fissato in euro 150,00.

Per indicare la modalità di pagamento prescelta va compilato l’apposito riquadro. Si suggerisce di privilegiare il pagamento on line mediante carta di credito su protocollo sicuro, pur essendo consentite altre modalità (bonifico bancario, conto corrente postale, banco posta); per questi casi occorre indicare gli estremi del pagamento nell’apposito riquadro sul sito del Garante[2].

Per perfezionare la notificazione è necessario sottoscriverla con firma digitale (art. 10, comma 3, d.P.R. n. 445/2000). A tal fine, il titolare del trattamento deve utilizzare un dispositivo di firma digitale disponibile presso uno dei certificatori accreditati ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), d. lg. n. 10/2002. L’elenco dei certificatori è rinvenibile sul sito www.cnipa.gov.it.

La notificazione così sottoscritta va trasmessa per via telematica al Garante.

Il Garante stipulerà apposite convenzioni con soggetti qualificati (di seguito denominati “intermediari”). Ciò per permettere la sottoscrizione della notificazione con firma digitale laddove il notificante non fosse in possesso del dispositivo di firma digitale. In questo caso il notificante deve recarsi presso uno dei soggetti convenzionati munito del proprio ID temporaneo e di un documento di riconoscimento (ed eventualmente della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, ove non avesse già provveduto ad inserire gli estremi nell’apposito campo) e, avvalendosi della firma digitale dell’intermediario, trasmettere in via telematica la notificazione. L’intermediario potrà annotare nella notificazione, ove non già eseguito dal notificante, gli estremi della ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria.

L’elenco degli organismi convenzionati è visibile alla casella “convenzioni” del menù principale.

Una volta eseguite le operazioni (inserimento dei dati, pagamento dei diritti di segreteria, apposizione della firma digitale e trasmissione in via telematica) e trasmessa la notificazione in via telematica, verrà inviato dal Garante con l’indicazione di giorno, ora e minuto, un ID permanente (C.U.N.) da conservare a cura del notificante. Il C.U.N. verrà comunicato al solo notificante per posta elettronica.

Solo con l’inserimento del C.U.N. il notificante potrà accedere, in tempi successivi, alla notificazione per modificarla o per provvedere alla notificazione della cessazione del trattamento; il C.U.N., inoltre, permette di “legare” le notificazioni effettuate nel tempo da uno stesso titolare.

L’intermediario rilascia ricevuta, controfirmata anche dal notificante, di avvenuto invio della notificazione. Consegna altresì, a richiesta del notificante, una copia a stampa della notificazione.

Concluse le operazioni, l’intermediario deve cancellare dal proprio sistema operativo il file contenente la notificazione inviata[3].

Pervenuta la notificazione al Garante, viene effettuato un controllo sulla veridicità della firma digitale apposta e vengono segnalate al notificante eventuali anomalie; in tal caso il Garante invia un messaggio di richiesta di regolarizzazione/completamento assegnando un termine, decorso inutilmente il quale la notificazione viene eliminata dalla memoria del sistema informativo del Garante; di ciò è dato avviso al notificante.

La sottoscrizione digitale che, verificata, non risulti conforme, invalida la notificazione.

In caso di regolarizzazione, la data della notificazione è quella in cui la regolarizzazione stessa è memorizzata nel sistema informativo del Garante.

 

 

5.                      Evoluzione normativa della notificazione

 

La notificazione del trattamento dei dati al Garante è assimilabile ad una denunzia di inizio attività” ed ha la funzione di consentire un controllo di conformità alla legge delle operazioni di trattamento[4].

L’istituto della notificazione non è una novità. Esso era già presente all’art. 8 della Convenzione di Strasburgo[5] che prevede la possibilità per chiunque di conoscere l’esistenza di un archivio contenente dati personali, i fini per i quali è stato costituito, l’identità e la residenza o la sede del responsabile.

L’obbligo della notificazione all’Autorità garante è altresì espressamente previsto dalla Direttiva comunitaria 95/46, agli artt. 18 e 19.

Da queste fonti normative risulta chiaro che lo scopo sia quello di rendere conoscibile l’esistenza del trattamento al fine di consentirne il controllo, sia da parte dell’interessato, sia da parte dell’autorità[6].

È stata oggetto di modifiche rispetto all’impianto legislativo originario. In particolare il d. lgsl. 255/1997, a seguito di critiche sull’abnorme estensione dell’adempimento, tale da paralizzare l’attività stessa dell’Ufficio del Garante, ha introdotto alcune semplificazioni miranti allo snellimento delle procedure di notificazione.

L’art. 3 del decreto 467/2001[7], ha in seguito sostanzialmente accolto le critiche di ingiustificata severità che erano state mosse fin da principio all’impianto notificatorio previsto dall’art. 7 della legge 675/96. Esso ha modificato la trama normativa anzitutto sotto il profilo del precetto, riducendo gli obblighi di notificazione del trattamento[8].

La notificazione, infatti, a seguito della novella, non costituiva più un obbligo generalizzato e indiscriminato per chiunque, ma era soggetta ad una valutazione ex ante in ragione delle modalità del trattamento o della natura dei dati personali, sempre che il trattamento fosse suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato. In tal modo, finalmente, l’obbligo di notificazione cominciava a risultare ancorato alla pericolosità del trattamento rispetto ai diritti individuali coinvolti[9].

Tuttavia tale modifica, pur avendo avuto il lodevole pregio di voler attuare una semplificazione con benefiche ricadute sia sui titolari di banche dati, sia sull’Ufficio del Garante, è apparsa fin da subito, affetta da eccessiva vaghezza. Infatti essa lasciava nell’indeterminatezza le modalità di individuazione dei trattamenti “suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà” e non indicava il soggetto autore di tale individuazione. Prima facie la novella sembrava riferirsi al titolare stesso della banca dati che avrebbe riassunto in sé, con un evidente paradosso logico, sia la funzione di controllore, sia quella di controllato. Ma se il titolare avesse omesso la notifica al Garante, giudicando erroneamente di non recare pregiudizio ai diritti e alle libertà, in seconda istanza l’autore dell’individuazione sarebbe stato il Garante, o l’autorità giudiziaria investita della questione dubbia.

Ad ogni modo il rapporto tra regola ed eccezione viene a capovolgersi, essendo ormai norma generale quella della non-notificazione.

Ciò ha peraltro inciso, come accennato, sul modus operandi dell’Ufficio del Garante, il quale, a norma dell’art. 31 della legge detiene il Registro generale dei trattamenti, che d’ora in poi, anziché contenere una quantità indiscriminata di dati relativi anche ad archivi più o meno inoffensivi, si trasforma in una sorta di black list degli archivi potenzialmente pericolosi[10].

 

 

6.                      I trattamenti soggetti a notificazione

 

Si tratta, in sintesi, dei seguenti trattamenti, tutti relativi ad ambiti di particolare delicatezza:

a) dati genetici, biometrici o dati sull’ubicazione di persone od oggetti, da chiunque effettuati;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati per particolari finalità sanitarie (a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, ecc.);

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da organismi senza scopo di lucro;

d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica, con esclusione, però, dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i medesimi servizi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale, ma solo nei casi in cui ciò avvenga per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione e simili;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica e simili (c.d “centrali rischi”).

A completamento del sistema si prevede che il Garante possa prevedere con proprio provvedimento adottato in sede di controllo preliminare (art. 17), che siano soggetti a notificazione anche altri trattamenti in ragione del rischio derivante per i diritti dell’interessato.

Vari sono, inoltre, gli interventi di ulteriore semplificazione del sistema.

L’art. 37 prevede, anzitutto, che l’Autorità possa individuare, nell’ambito dei trattamenti individuati dalla norma e appena descritti, eventuali trattamenti non suscettibili, in concreto, di recare pregiudizio agli interessati e quindi sottratti all’obbligo di notificazione.

La notificazione potrà essere, poi, effettuata su un modello più snello di quello attuale, mentre un altro significativo elemento di semplificazione è riscontrabile nella soppressione dell’obbligo di effettuare una specifica notifica dei dati destinati all’estero (cfr. art. 43, rispetto al previgente art. 28, l. n. 675/1996). Il titolare del trattamento, pertanto, deve provvedere alla notifica nei soli casi previsti dall’articolo 37, con un adempimento richiesto una tantum (salvo, ovviamente, l’obbligo di notificare le eventuali modifiche del trattamento o la sua cessazione) e sempre con un unico atto anche quando il trattamento comporta un trasferimento di dati all’estero (art. 37, comma 3).

Le notificazioni sono inserite nel registro dei trattamenti tenuto dal Garante, ove sono consultabili da chiunque con modalità agevoli.

 

 

7.                      Il registro dei trattamenti

 

Le notificazioni sono inserite in un registro pubblico che sarà consultabile gratuitamente da tutti on-line sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it.

Il cittadino può così acquisire notizie e può utilizzarle per le finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (ad esempio, per esercitare il diritto di accesso ai dati o altri diritti riconosciuti dal Codice in materia di protezione dei dati personali).

Mediante il registro saranno effettuati controlli sui trattamenti oggetto di notificazione, verificando le notizie in essa contenute.

Nel registro dei trattamenti non compaiono i nomi delle persone cui si riferiscono i dati. Tuttavia, le notizie accessibili mediante la consultazione del registro permettono di capire che tipo di dati sono trattati.

 

 

8.                      Le sanzioni

 

Pur rinviando per l’analisi dettagliata delle sanzioni agli articoli di riferimento, si rende qui opportuno anticipare le conseguenze del mancato adempimento alle disposizioni in tema di notificazioni.

Infatti se si omette la notificazione o la si presenta in ritardo o incompleta il titolare è punito con una sanzione pecuniaria (da diecimila euro a sessantamila euro) e con la pena accessoria della pubblicazione dell’ordinanza che applica la sanzione stessa in uno o più giornali, per intero o per estratto.

Mentre a falsa dichiarazione è un reato, punito con la reclusione (da sei mesi a tre anni e salvo che il fatto configuri un reato più grave).

 

 

9.                      La posizione del Garante sulla notificazione

 

Notificazione di cessazione del trattamento per gli enti pubblici

Gli enti pubblici che provvedono allo scarto di atti d’archivio non devono effettuare una nuova notificazione al Garante[11]. Così si è pronunciato il Garante rispondendo ad alcune amministrazioni pubbliche e alcune ASL che hanno comunicato all’Autorità di essere in procinto di effettuare uno scarto di atti d’archivio, ritenendo che tale circostanza dovesse essere notificata al Garante come cessazione di un trattamento di dati personali ai sensi dell’art.16 della stessa legge. In realtà la legge sulla protezione dei dati non modifica le norme vigenti in materia di archivi di Stato e, in particolare, delle norme in materia (D.P.R. n. 1409 del 1963), che prevedono per gli enti pubblici la possibilità di stabilire quali documenti d’archivio siano da scartare e distruggere, sulla base di un apposito provvedimento da sottoporre all’approvazione dell’autorità vigilante sull’ente e previo nulla osta del competente sovrintendente archivistico.

Il Garante ha precisato che le ipotesi di cessazione del trattamento riguardano i soli casi in cui il titolare, anche se ente pubblico (regione, provincia, comune, azienda ospedaliera, camera di commercio, ecc.) intenda, per qualsiasi causa, interrompere in via definitiva l’intero complesso di operazioni concernenti un determinato trattamento di dati personali.

Come già chiaro nel modello di notificazione predisposto dall’Autorità, se l’amministrazione pubblica sopprime, anche se in parte, un singolo archivio o elimina taluni dati ma prosegue, comunque, la complessiva attività di trattamento di dati personali, non deve effettuare una nuova notificazione al Garante, non deve cioè comunicare nuovamente l’esistenza della banca dati modificata.

Questo perché l’effettuazione di uno scarto di atti d’archivio non corrisponde, di per sé, ad una effettiva e completa cessazione del trattamento di dati connesso alle attività istituzionali dell’amministrazione, ma soltanto ad una parziale eliminazione, attraverso la distruzione di documenti o fascicoli, di quelle informazioni personali la cui conservazione sia ormai ritenuta inutile ai fini amministrativi e storici.

Si dovrà, invece, procedere alla modifica della notificazione già inviata se la distruzione degli atti comporta un cambiamento di uno o più degli elementi fondamentali del trattamento dei dati personali (ad esempio, delle finalità, delle modalità, del luogo di custodia dei dati, ecc.).

Comunicazione dati su persone giuridiche all’estero nell’ambito della professione legale

La comunicazione di dati sulla solvibilità e sullo stato d’insolvenza di un’impresa è conforme alla legge sulla privacy e può avvenire anche senza il consenso dell’azienda interessata. Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento[12] con cui ha respinto il ricorso presentato da una società commerciale che intendeva opporsi alla diffusione, da parte di un’impresa creditrice, di informazioni sulla propria situazione patrimoniale. La contestazione riguardava il riferimento ad un presunto stato di insolvenza contenuto in una lettera inviata, per il tramite di un legale, dall’impresa creditrice ad un’altra società situata all’estero allo scopo di diffidarla dal pagare un debito a sua volta contratto con la società ricorrente.

Riaffermando principi contenuti in precedenti provvedimenti, l’Autorità ha rigettato il ricorso respingendo le considerazioni sulla mancata notificazione del trasferimento dei dati all’estero da parte dell’avvocato della società creditrice, poiché il trattamento di informazioni riguardanti le persone giuridiche non è soggetto a notifica e comunque il libero professionista (l’avvocato, in questo caso) non è tenuto a notificare i trattamenti di dati svolti nell’ambito delle proprie attività professionali.

 

L’adozione delle misure di sicurezza non comporta l’obbligo di una nuova notifica

L’adozione delle misure minime di sicurezza, secondo le norme del regolamento n. 318/1999 per prevenire trattamenti illeciti o dispersioni dei dati personali, non comporta l’obbligo di ripresentare la notifica a suo tempo inviata al Garante per segnalare l’esistenza di un trattamento.

Con un provvedimento approvato il 29 febbraio 2000[13], l’Autorità ha chiarito alcuni aspetti applicativi della nuova normativa in materia di sicurezza rispetto agli altri adempimenti previsti dalla legge sulla privacy.

La legge n. 675 del 1996, infatti, prevede che le notificazioni sull’esistenza di trattamenti di dati personali, da comunicare al Garante prima del loro inizio e per una sola volta a prescindere dal numero di archivi e di operazioni da svolgere, debbano però essere aggiornate in caso di variazione di uno degli elementi essenziali della notifica. Tra questi elementi figura anche una descrizione delle misure organizzative, fisiche e logiche, adottate per la sicurezza dei dati da fornire attraverso una serie di indicazioni.

Per evitare che l’applicazione delle nuove norme sulla sicurezza comporti la necessaria rettifica delle precedenti comunicazioni, e allo scopo quindi di semplificare l’attuazione della legge, il Garante ha dunque stabilito che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una nuova dichiarazione, qualora abbiano adottato, nel rispetto dei nuovi obblighi, le misure di sicurezza previste dal regolamento n. 318/99.

 

 



[1] Per ciascuna tabella, riquadro o campo da compilare, sono inseriti alcuni box contenenti spiegazioni per la compilazione (contrassegnati con il simbolo  "?"), quale ausilio in caso di dubbi. Inoltre ci si può collegare al sito del Garante www.garanteprivacy.it per consultare la normativa di riferimento e le faq. Infine, per brevi spiegazioni, può essere contattato l’Ufficio relazioni con il pubblico del Garante.

[2] Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento sono: c.c. 000000018373 intestato a "Garante per la protezione dei dati personali" - ABI 05164 - CAB 03202 - presso Banca Popolare di Lodi, ag. n. 2 di Roma, via Bevagna, 24, 00191 Roma. Il pagamento può anche essere effettuato sul c.c. postale n. 97204002 intestato a "Garante per la protezione dei dati personali", Piazza di Monte Citorio, 115/121, 00186, Roma, indicando come causale “diritti di segreteria per notificazione”.

[3] Per poter effettuare successive modifiche della notificazione oppure notificare la cessazione del trattamento è necessario indicare il C.U.N. attribuito in sede di "prima notificazione".

Qualora si dovesse sospendere la notificazione, si dovrà usare, per il suo completamento, l'ID temporaneo che di volta in volta verrà comunicato dal Garante.

[4] I modelli di denunzia sono scaricabili direttamente dal sito del Garante per la privacy http://www.garanteprivacy.it., oppure reperibili presso gli uffici postali dislocati sul territorio nazionale.

[5] “Convenzione per la protezione delle persone in relazione all’elaborazione automatica dei dati a carattere personale”.

[6] La nostra legge 675/96 costituisce, nel panorama legislativo, una normativa di seconda generazione, dove i dati sono liberamente trattabili da chiunque salvo l’obbligo di darne comunicazione ad un’autorità. Si ricorda che per normative di prima generazione si intendono quelle maggiormente restrittive, dove la regola generale è il divieto di trattare dati personali, a meno che non esista una specifica autorizzazione di legge o di regolamento. Così anche E. GIANNANTONIO, Manuale di diritto dell’Informatica, Cedam, 1997, p. 31.

[7] Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2002.

[8] Per un’analisi dettagliata della depenalizzazione dell’illecito correlato alla violazione delle norme sulla notificazione sia rinvia al cap. “Sanzioni amministrative” di questo volume.

[9] In particolare è stato rilevato il carattere di norma generale dell’art. 7 della L. 675/96, che si pone, rispetto alle successive modificazioni, in relazione di genus ad speciem. Così S. SICA, La riservatezza nelle telecomunicazioni. l’identificazione del chiamante nell’esperienza inglese e nella prospettiva comunitaria e italiana, Dir. Inf., 1997, p. 219.

[10] Giova ricordare che lo strumento del Registro assume una particolare valenza per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’art. 13. Infatti l’interessato non trova all’interno del Registro i propri dati, bensì le coordinate utili ad individuare la banca dati rispetto alla quale va esercitato il diritto di accesso.

[11] Pronuncia del Garante riportata nella Newsletter 15 - 21 novembre 1999, reperibile al sito www.garanteprivacy.it.

[12] Riportato nella Newsletter 6 - 12 marzo 2000 reperibile all’url www.garanteprivacy.it.

[13] Riportato nella Newsletter 6 - 12 marzo 2000 reperibile all’url www.garanteprivacy.it. Va ricordato che il Garante ha modificato il modello di notificazione per evitare che i soggetti che hanno adottato le misure minime previste dal Dpr n. 318/99 debbano a loro volta modificare le precedenti notifiche presentate all’autorità.